Mar. Apr 22nd, 2025

Tribunale Di Catania. Decreto N.10465 del 29 Settembre 2023. Non convalida del trattenimento di richiedente il riconoscimento della Protezione Internazionale. Disapplicazione della normativa di diritto interno in quanto incompatibile con le disposizioni comunitarie e sovranazionali.

Il Tribunale Di Catania, in seno al presente procedimento, è stato chiamato a pronunciarsi in ordine alla convalida del trattenimento di un cittadino tunisino richiedente lo status di protezione internazionale/sussidiaria. Nel caso di specie, lo straniero non aveva consegnato il passaporto o altro documento equipollente nè prestato idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal D.M. del 14 Settembre 2023 (GU N.221 del 21/09/23). Il Giudice Designato, in parte motiva, rileva che il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda e che il trattenimento deve considerarsi misura eccezionale e limitativa della libertà personale ex art. 13 Cost.. Specifica, inoltre, che la Corte Di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3 della Direttiva 2008/115/CE deve essere interpretato nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell’Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo, deve condurre tale autorità a rilevare d’ufficio l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall’interessato. A loro volta, gli artt. 8 e 9 della Direttiva 2013/33/UE ostano a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità e a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura.

L’organo giudicante, a seguito di pregevole ed articolata motivazione, decide affermando che la normativa di diritto interno è incompatibile con la legislazione dell’Unione e debba essere disapplicata dal Giudice nazionale (Vd. Corte Cost. Sent.N.389 dell’11/07/1989).

In modo più specifico, il giudice a quo precisa che il D.M. del 14 Settembre 2023, il quale prevede che la garanzia finanziaria sia idonea quando l’importo fissato possa garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento (pari a 28 giorni) la disponibilità di un alloggio adeguato, della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi necessari, determinando il quantum in E.4938,00 (da versare in un unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) non è compatibile con gli artt. 8 e 9 della Direttiva 2013/33, come interpretati dalla Corte Di Giustizia Europea e che l’art.8 lett.c della Direttiva 2013/33 UE va interpretato secondo il principio sancito dall’art. 10 comma 3 Cost., per cui deve escludersi che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro, possa automaticamente privare il richiedente del diritto di fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale.

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