Cassazione n. 17702/2025: protezione internazionale invocata in udienza e atti non tradotti correttamente. Espulsione annullata
Con la sentenza n. 1772/2025, pubblicata in data 30 giugno 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio un decreto di convalida emesso dal Giudice di Pace di Catania, relativo a un ordine di accompagnamento alla frontiera disposto dal Questore nei confronti di una cittadina brasiliana, assistita e difesa dall’Avv. Rosa Emanuela Lo Faro. La Corte ha accolto tre motivi di ricorso centrati su violazioni sostanziali delle garanzie linguistiche, procedurali e del diritto alla protezione internazionale, consolidando importanti principi in materia di espulsione amministrativa e diritto di asilo.
Il caso trae origine dal prelevamento della ricorrente presso il proprio domicilio, a seguito di un secondo provvedimento di espulsione notificatole dopo che il primo, risalente ad aprile 2024, non era stato eseguito. Nel corso dell’udienza di convalida tenutasi lo stesso giorno presso i locali della Questura, la cittadina straniera ha formalizzato una domanda di protezione internazionale, ma né il Questore né il Giudice di Pace hanno sospeso l’esecuzione dell’accompagnamento, ritenendo la richiesta tardiva e pretestuosa.
La Cassazione ha ribaltato tale valutazione, ritenendo che:
- La mancata traduzione degli atti nella lingua conosciuta dalla straniera (portoghese) integra una violazione dell’art. 13, comma 7, del D.lgs. 286/1998, nonché delle direttive europee in materia (Direttiva 2013/33/UE), che impongono la redazione degli atti fondamentali in una lingua effettivamente comprensibile dall’interessato, salvo dimostrata impossibilità. La compilazione del cosiddetto foglio notizie in inglese – lingua che la ricorrente non conosceva – è stata ritenuta viziata e, quindi, inidonea a garantire l’effettività del contraddittorio e del diritto di difesa.
- La richiesta di protezione internazionale presentata in udienza dal soggetto trattenuto è pienamente valida e vincola l’amministrazione ad attivare il procedimento previsto dal D.lgs. 25/2008 e dalla Direttiva 2013/32/UE. Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale domanda va trasmessa immediatamente al Questore e registrata entro sei giorni lavorativi, comportando automaticamente la sospensione dell’efficacia dell’ordine di trattenimento o di espulsione, sino alla definizione della domanda da parte della Commissione Territoriale competente.
- Il Giudice di Pace non ha alcun potere valutativo sul merito della domanda di protezione: deve prenderne atto e, conseguentemente, astenersi dal convalidare provvedimenti che comporterebbero un rimpatrio immediato in violazione del principio del non-refoulement.
La Corte ha invece respinto il primo motivo di ricorso, relativo all’assenza del cancelliere in udienza, chiarendo che tale mancanza, secondo consolidato orientamento, non comporta nullità, trattandosi di funzione meramente integrativa, non essenziale alla validità del procedimento.
Sul piano processuale, la Suprema Corte ha disposto la cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., evidenziando che i termini per una nuova convalida sono ormai scaduti, con impossibilità di sanatoria successiva.
