Nell’ordinamento processuale civile italiano, retto dal principio dispositivo, la rinuncia al ricorso per
cassazione opera anche se non accettata dalla controparte. Pertanto, è da ritenere che il giudice nazionale può trarre le dovute conseguenze di diritto interno da una rinuncia al ricorso sopravvenuta al rinvio pregiudiziale e interrompere tale dialogo col giudice europeo quando reputi non più influente, nella controversia dinanzi a sé pendente, il dubbio interpretativo posto con la domanda pregiudiziale, e non più necessaria, quindi, una pronuncia della Corte di giustizia per la decisione della causa.
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